Art. 42.
(Amministrazione della società).

      1. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci e presa ai sensi dell'articolo 49. In caso di deroga, gli amministratori non soci devono essere comunque professionisti iscritti negli albi in cui è iscritta la società.
      2. Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle società professionali, indicando per ciascuno

 

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di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
      3. Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della prescritta pubblicità, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.
      4. Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto al comma 6, che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 del codice civile.
      5. Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tale caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.
      6. La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 53, sono in ogni caso di competenza del consiglio di amministrazione.